RAPPORTI TRA ORDINAMENTO GIURIDICO STATALE E ORDINAMENTO GIURIDICO SPORTIVO
SOMMARIO
1. Configurabilità e configurazione dell’ordinamento giuridico
sportivo.
2. Problematiche inerenti i rapporti tra gli ordinamenti
giuridici degli enti pubblici territoriali e gli ordinamenti
giuridici sportivi
1. Configurabilità e configurazione dell’ordinamento giuridico
sportivo
La questione fondamentale ed imprescindibile da cui muovere
nell’ambito della presente trattazione riguarda la
configurabilità dell’ordinamento giuridico sportivo.
Nella celeberrima teoria istituzionalistica, Santi Romano [1]
sosteneva che potesse configurarsi la sussistenza di un
ordinamento giuridico ogniqualvolta si fosse ravvisata la
presenza di un insieme di soggetti organizzati in strutture
predefinite e retti da regole certe.
Secondo il Romano, dunque, requisiti dell’ordinamento giuridico
sono:
la società (ossia l’insieme dei soggetti);
la normazione (ossia il complesso delle regole organizzative);
l’ordine sociale (ossia il sistema delle strutture entro cui i
soggetti membri della società si muovono).
La menzionata teoria istituzionalistica del Romano ebbe
riscontro anche in Francia (con Maurice Hauriou), in Germania
(con Max Weber) e negli U.S.A. (con Thorstein Veblen).
La possibilità della coesistenza di numerosi ordinamenti
giuridici venne affermata, tra i tanti, dal Cassese [2] e dal
Cesarini Sforza [3].
Entrambi posero in rilievo la divisione degli ordinamenti
giuridici in due categorie: da un lato, vi sarebbero gli
ordinamenti giuridici esprimenti interessi collettivi (quali, ad
esempio, gli enti pubblici territoriali); dall’altro, vi
sarebbero gli ordinamenti giuridici esprimenti interessi
settoriali (quali, ad esempio, le associazioni).
Gli ordinamenti giuridici che esprimono interessi settoriali,
seppur completamente autonomi dal punto di vista funzionale,
restano comunque soggetti alle regole organizzative degli
ordinamenti giuridici esprimenti interessi collettivi.
Quanto argomentato consente di ritenere, in dissenso da quanto
teorizzato dal Modugno[4], che gli ordinamenti giuridici
esprimenti interessi settoriali non possano essere
autosufficienti.
Cesarini Sforza, che per primo parlò di ordinamento giuridico
sportivo, osservò che gli effetti connessi ad atti provenienti
da un ordinamento esprimente interessi settoriali e determinanti
conseguenze stridenti con i principi fondamentali dello Stato (o
di altro ente pubblico territoriale) possono legittimamente
essere conosciuti e giudicati da quest’ultimo.
Nessun ordinamento giuridico esprimente interessi settoriali è
autosufficiente.
Chi scrive concorda col Di Nella [5], secondo cui tra gli
ordinamenti giuridici esprimenti interessi settoriali e gli
ordinamenti giuridici esprimenti interessi collettivi che a
quelli corrispondono si instaura un rapporto asimmetrico, in
quanto – come pure sottolineato dal Perlingieri [6] – i secondi
hanno giuridica ragion d’essere soltanto ove riconosciuti dai
primi.
Alla luce di tutto ciò che finora si è detto, è configurabile la
sussistenza dell’ordinamento giuridico sportivo: trattasi di
ordinamento esprimente interessi settoriali e connotato dal
carattere dell’autonomia ma non dell’autosufficienza, dunque
necessariamente in rapporto di collegamento con il
corrispondente ordinamento giuridico esprimente interessi
collettivi (o con i corrispondenti ordinamenti giuridici
esprimenti interessi collettivi).
Nel sistema italiano, la sussistenza dell’ordinamento giuridico
sportivo – pervero ufficialmente riconosciuta dall’art. 1 della
l. 17/10/2003 n. 280 – è ben configurabile, come pensato dal
Guarino [7], in ossequio ai disposti degli artt. 2 e 18 della
Carta Costituzionale in materia di tutela delle formazioni
sociali atte a sviluppare la personalità umana e di protezione
della libertà associativa (effettivamente l’ordinamento
giuridico sportivo è una formazione sociale di tipo
associativo).
L’ordinamento giuridico sportivo si compone di un insieme di
soggetti impegnati nella pratica agonistica di uno sport,
organizzati entro strutture predefinite e retti da regole
autoprodotte.
In dottrina non sono mancate posizioni critiche di studiosi
contestatori della configurabilità di un ordinamento giuridico
sportivo.
Carnelutti [8] ritenne il fenomeno sportivo come assolutamente
estraneo alle regole del diritto ed anzi dominato dal principio
del fair play ossia del gioco informato ai valori della lealtà e
della correttezza.
Analogamente Furno [9] evidenziò come il mondo del gioco fosse
sciolto da ogni impegno d’ordine giuridico.
2. Problematiche inerenti i rapporti tra gli ordinamenti
giuridici degli enti pubblici territoriali e gli ordinamenti
giuridici sportivi
Gli ordinamenti giuridici esprimenti interessi collettivi sono
gli enti pubblici territoriali; tra questi, si consideri
precipuamente lo Stato.
Nell’ambito dei rapporti tra lo Stato e l’ordinamento giuridico
sportivo, il Giannini [10] – che pure fu tra i più strenui
sostenitori della teoria della configurabilità degli ordinamenti
giuridici sportivi – individuò tre zone:
una zona retta esclusivamente da norme di diritto statale;
una zona retta esclusivamente da norme di diritto sportivo;
una zona retta sia da norme di diritto statale sia da norme di
diritto sportivo;
Le problematiche inerenti i rapporti tra gli ordinamenti in
questione sorgono nell’ultima zona.
Possono ipotizzarsi due tipologie di conflitti tra norme dei due
ordinamenti:
il primo tipo di conflitto si ha allorché di uno stesso fatto i
due ordinamenti diano qualificazioni diverse;
il secondo tipo di conflitto si ha allorché ad uno stesso fatto
i due ordinamenti colleghino effetti diversi.
In caso di antinomia prevale sempre e comunque la norma statale.
È quanto ha chiarito la Corte Suprema di Cassazione a sezioni
unite civili con la sentenza 11/02/1978 n. 625, che accertò la
validità civile di un contratto – vietato dall’ordinamento
giuridico sportivo – con cui un’associazione sportiva si era
obbligata a versare una somma di denaro alla moglie di un atleta
al momento della cessione dello stesso ad altra associazione
sportiva.
Al fine della salvaguardia dell’ordinamento giuridico sportivo
sia gli organi nomopoietici dello stesso sia quelli dello Stato
hanno sempre adottato rigide contromisure: i primi hanno imposto
ai consociati la sottoscrizione di clausole compromissorie
comportanti l’impegno alla non adizione di autorità
giurisdizionali sotto pena dell’inflizione di sanzioni; i
secondi hanno promulgato la l. 17/10/2003 n. 280 introducente
riserve di competenza a favore degli organi giurisdizionali
sportivi in determinate materie.