Effetti della sentenza numero
27/2005 della Corte Costituzionale
in materia di decurtazione dei punti dalla patente di guida
di soggetto non direttamente responsabile di infrazione stradale
INDICE
1. La sentenza numero 27/2005 della Corte Costituzionale
2. Gli effetti della sentenza numero 27/2005 della Corte Costituzionale
secondo una particolare interpretazione giurisprudenziale: la pronuncia del
T.A.R. Toscana numero 874/2005
3. Annullamento atti di decurtazione dei punti dalla patente di guida di
soggetto non identificato quale effettivo responsabile di illecito
amministrativo: quale giurisdizione? Riflessioni a favore della giurisdizione
ordinaria
1. La sentenza numero 27/2005 della Corte Costituzionale
Con la sentenza numero 27 pronunciata in data 12 gennaio 2005 e depositata in
data 24 gennaio 2005, la Corte Costituzionale – riunita sotto la presidenza di
Valerio Onida, che si è avvalso di Alfonso Quaranta quale relatore – ha
dichiarato l’illegittimità costituzionale degli articoli 126 bis, comma secondo,
e 204 bis, comma terzo, del Decreto Legislativo 30 aprile 1992 numero 285
(Codice della Strada) nelle parti in cui in combinato disposto prevedevano la
decurtazione dei punti dalla patente di guida a carico del soggetto proprietario
di veicolo ritratto in infrazione nei casi di mancata identificazione del
conducente.
Le norme impugnate dai vari Giudici di Pace (Bra, Carrara, Casale Monferrato,
Ficarolo, Lanciano, Mestre, Montefiascone, Voltri) stridevano – secondo le
interpretazioni fornite dai medesimi magistrati remittenti – con gli articoli 3,
24 e 27 della Carta Costituzionale.
Il contrasto con il principio di uguaglianza (articolo 3) – acclarato poi dalla
Consulta – è originato dal differente trattamento contemplato per soggetti
destinatari di sanzioni amministrative scaturenti da infrazioni stradali
rispetto a soggetti destinatari di sanzioni amministrative in genere.
Bisogna fare riferimento all’articolo 3 della legge 24 novembre 1981 numero 689;
dalla disposizione che in tale norma è consacrata sono ricavabili due principi
fondamentali che informano il trattamento sanzionatorio riservato in via
generale ai rei di illeciti amministrativi: quello della personalità (al primo
comma) e l’altro della colpevolezza quale elemento caratterizzante (al secondo
comma) della responsabilità.
L’articolo 126 bis, comma secondo, del Codice della Strada poneva invece il
principio di solidarietà tra conducente e proprietario (o usufruttuario o
acquirente con patto di riservato dominio o utilizzatore a titolo di locazione
finanziaria).
Norma principale e programmatica è stata (correttamente) ritenuta dai giudici
costituzionali quella predicata dall’articolo 3 della legge 24 novembre 1981
numero 689.
Il Giudice delle Leggi ha inoltre escluso che l’articolo 126 bis, comma secondo,
del Codice della Strada ricalcasse la previsione dell’articolo 6 della legge 24
novembre 1981 numero 689 in ordine al principio di solidarietà tra proprietario
(o usufruttuario o acquirente con patto di riservato dominio o utilizzatore a
titolo di locazione finanziaria) e l’utilizzatore del bene strumentale alla
violazione normativa circa la sopportazione degli effetti pecuniari della
sanzione.
Hanno osservato infatti gli alti magistrati che il citato articolo 126 bis,
comma secondo, commina una sanzione non meramente pecuniaria ma anche foriera di
effetti personali.
Alla luce delle considerazioni testé argomentate, la Corte ha ritenuto
assorbibili le censure relative all’articolo 27 della Carta Costituzionale in
materia di personalità della responsabilità penale (questione già affrontata,
come visto, seppur con riferimento alla responsabilità per illeciti penali
depenalizzati).
Diverso il discorso sull’articolo 24: la censura rivolta verso tale articolo è
stata declarata inammissibile.
La violazione del citato articolo, infatti, era stata da alcuni magistrati
remittenti ritenuta sussistente con riferimento alla mancata contestazione
immediata delle infrazioni stradali, da cui discendeva asseritamente
l’impossibilità dell’articolazione di una valida difesa da parte del soggetto
sanzionato a distanza di tempo dalla commissione del presunto illecito, così
suppostamente costretto a subire la decurtazione dei punti dalla propria patente
di guida in modo pressoché inerte.
La Consulta, tuttavia, non ha preso in esame la questione perché la mancata
contestazione immediata delle infrazioni stradali non è predicata dagli articoli
in ordine ai quali era stata sollevata eccezione di costituzionalità.
In definitiva, allora, la questione di legittimità costituzionale degli articoli
126 bis, comma secondo, e 204 bis, comma secondo, del Codice della Strada è
stata accolta per violazione dei principi di ragionevolezza nell’applicazione
delle sanzioni amministrative ed uguaglianza tra soggetti destinatari delle
medesime.
In virtù di tali principi, comunque, secondo la Corte si è reso necessario
parificare i soggetti destinatari di sanzioni amministrative per infrazioni
stradali indipendentemente dalla qualificazione degli stessi come persone
fisiche o giuridiche.
Difatti, prima dell’intervento della Consulta, la persona giuridica proprietaria
(o usufruttuaria o acquirente con patto di riservato dominio o utilizzatrice a
titolo di locazione finanziaria) di veicolo ritratto in infrazione che non
comunicasse agli organi accertatori il conducente del medesimo al momento del
rilevamento era resa passiva di un’ulteriore sanzione pecuniaria, contemplata
dall’articolo 180, ottavo comma, del Codice della Strada (non essendo possibile
procedere, evidentemente, ad alcuna decurtazione di punti da patente di guida).
2. Gli effetti della sentenza numero 27/2005 della Corte Costituzionale
secondo una particolare interpretazione giurisprudenziale: la pronuncia del
T.A.R. Toscana numero 874/2005
La prima sezione del Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, con la
sentenza numero 874 del 23 febbraio 2005, ha per primo fornito l’interpretazione
pratica della decisione della Consulta appena commentata.
Ai magistrati amministrativi fiorentini si era rivolto il proprietario di un
veicolo ritratto in eccesso di velocità dalla Polizia Municipale di San Miniato
senza identificazione del conducente, che aveva subito sia un’imposizione
pecuniaria sia la decurtazione di punti dalla patente di guida.
In particolare, il ricorrente – che già aveva perso dieci punti sulla propria
patente di guida – aveva ricevuto comunicazione della decurtazione di ulteriori
dieci punti dalla Direzione Generale della Motorizzazione Civile; di
conseguenza, a carico dello stesso, l’Ufficio Provinciale della Motorizzazione
Civile di Firenze (ove il ricorrente stesso risiedeva) aveva disposto l’ordine
di revisione della patente di guida.
Il Tribunale Amministrativo, rilevata la retroattività delle dichiarazioni di
illegittimità costituzionale, ha annullato il provvedimento della Direzione
Generale della Motorizzazione Civile e tutti gli atti presupposti e
consequenziali.
Interessante l’osservazione dell’organo giurisdizionale fiorentino circa la
propria competenza territoriale, scaturente – secondo i giudici decidenti –
dalla circostanza dell’avvio ad opera di una Pubblica Amministrazione avente
sede nella regione Toscana (l’Amministrazione Comunale di San Miniato) del
procedimento amministrativo in esito al quale sia la Direzione Generale sia
l’Ufficio Provinciale di Firenze della Motorizzazione Civile avevano emanato i
provvedimenti impugnati.
Il decisum del collegio toscano avrà un effetto “devastante”.
Difatti ogni atto di decurtazione dei punti dalla patente di guida di soggetto
non identificato quale effettivo responsabile di illecito amministrativo
spiccato a partire dal 23 febbraio 2005 (ancorché relativo ad accertamenti
cronologicamente anteriori) sarà destinato ad essere annullato.
Scatta ora l’ulteriore problema di stabilire se l’Autorità Giudiziaria avente
giurisdizione in materia sia quella amministrativa o quella ordinaria.
3. Annullamento atti di decurtazione dei punti dalla patente di guida di
soggetto non identificato quale effettivo responsabile di illecito
amministrativo: quale giurisdizione?
Riflessioni a favore della giurisdizione ordinaria
La problematica dell’individuazione dell’Autorità Giudiziaria avente
giurisdizione in materia di annullamento di atti di decurtazione dei punti dalla
patente di guida di soggetto non identificato quale effettivo responsabile di
illecito amministrativo non è banale.
A dispetto di quanto stabilito dal Tribunale Amministrativo Regionale per la
Toscana, chi scrive ritiene che sia l’Autorità Giudiziaria Ordinaria ad avere
giurisdizione.
Si guardi infatti alla disposizione di cui all’articolo 22 bis della legge 24
novembre 1981 numero 689, come successivamente integrata e modificata, che
· al primo comma statuisce che si propone innanzi al Giudice di Pace
l’opposizione avverso i provvedimenti sanzionatori della Pubblica
Amministrazione (salvo che i medesimi rientrino in alcune ipotesi particolari,
quale quella relativa alla comminazione di sanzioni non pecuniarie, la cui
opposizione è da proporre innanzi al Tribunale);
· al terzo comma disciplina la competenza ratione materiae del Giudice di Pace
per l’opposizione avverso i provvedimenti sanzionatori non pecuniari della
Pubblica Amministrazione che derivino da illeciti previsti e puniti dal Codice
della Strada.
Inoltre la competenza del Giudice di Pace è affermata anche dall’articolo 204
bis dello stesso Codice della Strada.
Ed allora si può affermare che le sanzioni inflitte per violazioni di norme del
Codice della Strada sono opponibili innanzi all’Autorità Giudiziaria Ordinaria.
La decurtazione dei punti dalla patente di guida è una sanzione contemplata dal
Codice della Strada.
Dell’opposizione all’atto dispositivo della misura afflittiva medesima, dunque,
deve conoscere il Giudice di Pace.
Sorge a questo punto il problema di delineare la competenza territoriale
dell’Autorità Giudiziaria Ordinaria.
Ad avviso dello scrivente, è necessario ancora una volta fare riferimento
all’articolo 204 bis del Codice della Strada, che al primo comma regolamenta la
competenza del Giudice di Pace del luogo in cui sia stata commessa la contestata
violazione da cui discenderebbe la sanzione inflitta.
In termini pratici, il soggetto che ha adito il Tribunale Amministrativo
Regionale della Toscana avrebbe potuto pacificamente rivolgersi al Giudice di
Pace del Mandamento di San Miniato.