OBBLIGO DI COMUNICAZIONE DI AVVIO

DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO DI REVISIONE DELLA PATENTE DI GUIDA


L’articolo 128 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992 numero 285 statuisce che gli Uffici Provinciali della Motorizzazione Civile e dei Trasporti in Concessione allorché sorgano dubbi sulla persistenza dei requisiti fisici e psichici nonché dell’idoneità tecnica ovvero i Prefetti a seguito dell’accertamento del reato di guida in stato di ebbrezza (articolo 187 dello stesso D. Lgs.) possono disporre la revisione della patente di guida di qualsivoglia soggetto.

Tale tipo di provvedimento non ha natura sanzionatoria ma meramente cautelativa poiché persegue lo scopo di tutelare la sicurezza della circolazione stradale.

Esso dunque è caratterizzato dall’ampia discrezionalità degli organi legittimati alla sua adozione.

Varie sono state le sentenze che hanno sancito tale principio:
· Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, sede di Roma, sezione terza, 09 settembre 2002, numero 7715;
· Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, sede di Milano, sezione prima, 05 giugno 2002, numero 2336;
· Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, sede di Milano, sezione prima, 16 maggio 2002, numero 2065;
· Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, sede di Milano, sezione prima, 07 marzo 2002, numero 986;
· Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, sede di Milano, sezione prima, 12 novembre 2001, numero 7200;
· Tribunale Amministrativo Regionale dell’Abruzzo, sede dell’Aquila, 12 marzo 2001, numero 87;
· Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia, sede di Catania, 23 febbraio 1995, numero 335;
· Tribunale Amministrativo Regionale della Valle d’Aosta, 05 marzo 1992, numero 27;
· Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte, 14 settembre 1987, numero 370.

Da ultimo, si è pronunciato il Consiglio di Stato con la sentenza ora in commento, individuata dal numero 580 e pronunciata dalla sesta sezione in data 13 febbraio 2004.

In realtà, dunque, il legislatore non pone un nesso causale predeterminato tra comportamenti tipizzati e la sottoposizione a revisione della patente di guida.
 

 

 

 

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