POLIZIA LOCALE E STRADE STATALI, REGIONALI E PROVINCIALI: UN RAPPORTO DIFFICILE
1. Cenni preliminari
2. Le fonti normative che regolamentano le funzioni di polizia stradale
della polizia locale: limitazioni di natura territoriale
3. La nozione del concetto di territorio
4. Carenza di legittimazione della polizia locale
su strade non di proprietà degli Enti di pertinenza
1. Cenni preliminari
Si è aperto un vivace dibattito riguardo alla legittimazione della Polizia
Municipale all’accertamento delle infrazioni al Codice della Strada lungo le
arterie viarie non di proprietà dell’Ente cui lo stesso Corpo sia organico.
In questo articolo si cercherà di chiarire le questioni giuridiche sulla cui
base non sussiste la legittimazione de qua.
2. Le fonti normative che regolamentano le funzioni di polizia stradale
della polizia locale: limitazioni di natura territoriale
Le fonti normative che regolamentano le funzioni di polizia stradale della
polizia locale sono integrate dall’articolo 12, comma primo, lettera e, del
Decreto Legislativo 30 aprile 1992 numero 285 (meglio noto come “Codice della
Strada”) e dall’articolo 5, lettera b, della legge 07 marzo 1986 numero 65.
L’articolo 12, comma primo, lettera e, del Codice della Strada dispone che
l’espletamento dei servizi di polizia stradale spetta ai corpi di polizia
municipale (da intendersi nel senso di corpi di polizia locale) nell’ambito del
territorio di competenza.
L’articolo 5, lettera b, della legge 07 marzo 1986 numero 65 stabilisce invece
che gli organi di polizia locale sono investiti di funzioni di polizia stradale
ai sensi di quanto disposto dal vigente Codice della Strada.
Ambo le fonti menzionate, dunque, pongono all’attività di polizia stradale della
polizia locale limitazioni di natura territoriale.
Non vi sono limitazioni di natura funzionale.
In un bell’articolo recentemente apparso su alcune testate giuridiche,
l’avvocato Franco Ballati del Foro di Pistoia scriveva (a ragione) come la
polizia locale, ancorché organo non dello Stato, non dovesse limitare la propria
opera di prevenzione e di accertamento all’osservanza delle sole norme
regolamentari locali.
Quanto affermato dal Ballati trova peraltro riscontro nella sentenza numero 740
pronunciata dalla Corte Costituzionale in data 30 giugno 1988 (Presidente Saja,
Redattore Corasaniti), a mezzo della quale era stato affermato che la polizia
locale, essendo qualificata non dal riferimento a singole materie, ma dalla
dimensione territoriale comunale di esercizio… svolge un ruolo autonomo e come
tale è suscettiva di correlarsi a qualsiasi funzione polizia amministrativa,
cioè di amministrazione attiva, in qualsiasi materia.
Tanto premesso, vale quindi ora la pena di fornire una nozione del concetto di
territorio.
3. La nozione del concetto di territorio
Il territorio è lo spazio entro il quale un Ente esercita le proprie potestà.
Tale definizione è stata in realtà coniata con riguardo al territorio dello
Stato; tuttvia la sua adattabilità alla nozione del territorio di Ente Locale
risulta possibile in virtù della sentenza numero 1101 pronunciata dal Tribunale
Amministrativo Regionale della Toscana in data 20 settembre 1984.
All’interno del territorio di un Ente Locale possono insistere beni la cui
proprietà spetta ad altri soggetti.
Con riferimento alle strade, l’articolo 2 del Codice della Strada distingue tra
strade statali, regionali, provinciali e comunali.
Per effetto del combinato disposto degli articoli 2, comma settimo, del Codice
della Strada e 4, comma quarto, del relativo Regolamento (Decreto del Presidente
della Repubblica 16 dicembre 1992 numero 495), le strade extraurbane (diverse
dalle autostrade) statali e/o regionali e/o provinciali possono essere
classificate come strade comunali soltanto ove attraversino comuni con
popolazione superiore ai diecimila abitanti e comunque a seguito di apposita
deliberazione da parte della Giunta Comunale, che attribuisce un toponimo a tali
arterie e le include nell’elenco toponomastico (resta salvo pertanto il rispetto
delle norme in materia di intitolazione di strade).
In difetto della deliberazione testé argomentata, anche le strade extraurbane
(diverse dalle autostrade) statali e/o regionali e/o provinciali che
attraversino comuni con popolazione superiore ai diecimila abitanti non assumono
la classificazione di strade comunali (orientamento fatto proprio dal Tribunale
Amministrativo Regionale della Sardegna, con sentenza numero 762 pronunciata in
data 27 dicembre 1985).
Né tantomeno si può far valere la mappa catastale in contrasto (giusta sentenza
numero 537 pronunciata dal Tribunale Amministrativo Regionale della Campania,
sede di Napoli, in data 17 maggio 1978).
Sulla qualificazione dell’inclusione nella toponomastica comunale come indice
presuntivo della comunalità di una strada, l’orientamento giurisprudenziale è
pressoché conforme, come dimostrato dalla sentenza numero 34 pronunciata dal
Tribunale Amministrativo Regionale della Sardegna in data 16 gennaio 2003.
Pertanto una strada extraurbana (diversa da autostrada) statale e/o regionale
e/o provinciale classificata come tale non è di proprietà comunale.
4. Carenza di legittimazione della polizia locale
su strade non di proprietà degli Enti di pertinenza
E’ stato sufficientemente acclarato che le strade extraurbane (diverse dalle
autostrade) statali e/o regionali e/o provinciali classificate come tali non
rientrano nel territorio comunale.
Sicché non è possibile invocare per suffragare la legittimità delle sanzioni
amministrative irrogate per infrazioni stradali le decisioni della prima sezione
civile della Corte Suprema di Cassazione individuate dai numeri 3019 del 01
marzo 2002 e 3761 del 15 marzo 2001, le quali semmai affermano che la polizia
locale è competente esclusivamente nel territorio dell’Ente cui sia organica.
La polizia municipale/provinciale non ha alcuna legittimazione operativa sulle
strade non comunali/non provinciali.
Specificamente si è pronunciato con due sentenze il Giudice di Pace del
Mandamento di Cosenza:
· la prima risale al 15 gennaio 2004 (Baiardi, consultabile in
www.studiumfori.it/visallex.php?id=1684);
· la seconda rimonta al 28 giugno 2004 (Suma, consultabile in
www.studiumfori.it/visallex.php?id=1685).
Ma lo stesso principio è arguibile da altre più remote pronunce.
La seconda sezione del Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto, con
sentenza numero 423 del 23 maggio 1994, aveva affermato che un’Amministrazione
Comunale è carente di potere su strade che non le appartengano.
La terza sezione civile della Corte Suprema di Cassazione, invece, con sentenza
numero 11361 del 19 dicembre 1996, aveva negato la responsabilità di
un’Amministrazione Comunale per insidia causativa di sinistro stradale su
arteria non comunale ancorchè attraversante il territorio dell'Ente.