Nuove misure predisposte contro i trattamenti umani schiavizzanti
1 .Cenni
introduttivi: i profili tematici della nuova legge contro i trattamenti umani
schiavizzanti
2. Il primo profilo tematico della nuova legge contro i trattamenti umani
schiavizzanti: l’elaborazione del concetto di servitù e l’inasprimento delle
sanzioni penali poste a carico degli schiavisti contemporanei
3. Il secondo profilo tematico della nuova legge contro i trattamenti umani
schiavizzanti: la responsabilizzazione delle società riconosciute colpevoli di
tali trattamenti
4. Il terzo profilo tematico della nuova legge contro i trattamenti umani
schiavizzanti: la previsione dell’attivazione di programmi di protezione e
tutela a favore delle vittime dei trattamenti medesimi
1. Cenni introduttivi: i profili tematici della nuova legge contro i trattamenti
umani schiavizzanti
Sono occorsi ben due anni e due legislature perché il Parlamento della
Repubblica Italiana licenziasse il provvedimento atto ad inasprire le sanzioni a
carico dei “nuovi negrieri”, soggetti che ancora oggi riescono a trarre profitto
dal mercimonio di altri esseri umani.
La legge in esame è interessante in relazione a tre particolari profili
tematici: il primo riguarda le modifiche apportate agli articoli 600, 601 e 602
nonché all’articolo 416 del Codice Penale, quindi l’inasprimento delle sanzioni
penali poste a carico degli schiavisti contemporanei; il secondo concerne invece
la responsabilizzazione delle società riconosciute colpevoli dell’applicazione
di trattamenti umani schiavizzanti; il terzo compendia infine la previsione
dell’attivazione di programmi di protezione e tutela a favore delle vittime dei
trattamenti schiavizzanti medesimi.
2. Il primo profilo tematico della nuova legge contro i trattamenti umani
schiavizzanti: l’elaborazione del concetto di servitù e l’inasprimento delle
sanzioni penali poste a carico degli schiavisti contemporanei
Quanto alla disquisizione intorno al primo profilo, occorre in via preliminare
esaminare i nuovi testi degli articoli 600, 601 e 602 nonché 416 del Codice
Penale.
L’articolo 600 del Codice Penale così recitava: “chiunque riduce una persona in
schiavitù, o in una condizione analoga alla schiavitù, è punito con la
reclusione da cinque a quindici anni”. Risulta invece ora contemplata anche la
fattispecie della “riduzione in servitù”, laddove per “servitù” si intenda “quel
particolare stato di soggezione attuato mediante violenza, minaccia, inganno,
abuso di autorità o approfittamento di una situazione di inferiorità fisica
ovvero psichica”.
In realtà, già la giurisprudenza aveva condotto negli anni precedenti
un’interpretazione alquanto estensiva dell’articolo 600 del Codice Penale: basti
guardare alle sentenze della Suprema Corte di Cassazione della Repubblica
Italiana numero 2390 del 24 gennaio 1996 (in cui si era stabilito che le
condotte schiavizzanti integrate dalla norma in esame potessero essere ricavate
attraverso il ricorso ad altre norme, quali – nella specifica ipotesi – la
Convenzione Supplementare di Ginevra sull’abolizione della schiavitù, approvata
il 7 settembre 1956 e resa esecutiva in Italia con legge 20 dicembre 1957 numero
1304); nonché a quelle identificate rispettivamente con i numeri 7929 del 7
luglio 1998, 2793 del 24 settembre 1999 e 13125 del 18 dicembre 2000 (in cui era
stato ritenuto schiavizzante ogni trattamento produttivo dell’effetto – peraltro
già considerato dalla Convenzione di Ginevra sull’abolizione della schiavitù
approvata il 25 settembre 1926 e resa esecutiva in Italia con Regio Decreto 26
aprile 1928 numero 1723 – di totale asservimento di un soggetto rispetto ad un
altro, che su quello potesse quindi esercitare un potere di disposizione
illimitato e continuativo nel tempo).
L’articolo 601 del Codice Penale era invece così formulato: “Chiunque commette
tratta o comunque fa commercio di schiavi o di persone in condizione analoga
alla schiavitù è punito con la reclusione da cinque a venti anni; chiunque
commette tratta o comunque fa commercio di minori degli anni diciotto al fine di
ridurli alla prostituzione è punito con la reclusione da sei a venti anni”.
Anche nel corpus di questo articolo è stata immessa la fattispecie della
servitù, riferita ai soggetti passivi di tratta e commercio, in relazione ai
quali il reato divisato è punito con la reclusione da otto a venti anni e con
pene aumentate della metà qualora siano coinvolti – sempre passivamente –
minorenni.
L’articolo 602 del Codice Penale, infine, sanciva: “chiunque, fuori dei casi
indicati nell’articolo precedente, aliena o cede una persona che si trova in
stato di schiavitù o in una condizione analoga alla schiavitù, o se ne
impossessa o ne fa acquisto o la mantiene nello stato di schiavitù, o nella
condizione predetta, è punito con la reclusione da tre a dodici anni. Esso è
stato modificato con l’aggiunta della fattispecie della servitù ma anche nella
parte delle pene previste per il reato di acquisto e alienazione di schiavi,
comprese tra un minimo di otto e un massimo di venti anni di reclusione e
aumentate della metà qualora siano coinvolti – sempre passivamente – minorenni.
Nell’articolo 406 del Codice Penale, poi, è stato introdotto – con statuizione
di ammontare di pena pari a un minimo di quattro e ad un massimo di nove anni di
reclusione – il reato di associazione a delinquere finalizzata alla commissione
dei reati di cui agli articoli 600, 601 e 602 del Codice medesimo.
3. Il secondo profilo tematico della nuova legge contro i trattamenti umani
schiavizzanti: la responsabilizzazione delle società riconosciute colpevoli di
tali trattamenti
Un elemento di novità della nuova legge sui trattamenti umani schiavizzanti è
sicuramente rappresentato dalla responsabilizzazione delle società riconosciute
colpevoli di tali trattamenti, dunque della commissione dei reati di cui agli
articoli 600, 601 e 602 del Codice Penale.
Le società in questione saranno punite secondo le sanzioni (invero
rilevantissime) già previste dal decreto legislativo numero 235 del 2001, cui è
fatto espresso rinvio.
4. Il terzo profilo tematico della nuova legge contro i trattamenti umani
schiavizzanti: la previsione dell’attivazione di programmi di protezione e
tutela a favore delle vittime dei trattamenti medesimi
La nuova legge sui trattamenti umani schiavizzanti, infine, prevede
l’attivazione di programmi di protezione e tutela a favore delle vittime dei
trattamenti medesimi.
Due i profili che saranno curati in proposito: il primo concernerà la
realizzazione di percorsi di assistenza socio-sanitaria e recupero delle persone
succitate; il secondo riguarderà invece la messa a punto di strategie idonee a
prevenire i fenomeni di schiavizzazione.
Il denaro stanziato proverrà, in parte, dalle confische dei beni operate durante
la repressione dei reati di cui agli articoli 600, 601 e 602 del Codice Penale.