IL DANNO DA SANZIONE AMMINISTRATIVA ILLEGITTIMA NELLA GIURISPRUDENZA
1. Orientamenti giurisprudenziali di merito
2. Orientamento giurisprudenziale di legittimità
1. Gli orientamenti giurisprudenziali di merito
Fino a qualche anno fa il cittadino sanzionato illegittimamente dagli organi di
polizia stradale poteva soltanto confidare nel mero annullamento della sanzione
inflitta; gli era tuttavia preclusa la possibilità di agire nei riguardi della
Pubblica Amministrazione per ottenere il risarcimento del danno connesso allo
stress inevitabilmente determinato dalla gestione dell’iter di impugnativa.
Il Tribunale di Padova, con sentenza del 27 aprile 2000, aveva espressamente
sancito l’inammissibilità della petizione risarcitoria nell’ambito del rito di
opposizione disciplinato dalla legge 24 novembre 1981 numero 689.
Già nel 2001, addì 15 ottobre, tuttavia, il Giudice di Pace di Novara ha
invertito la tendenza e condannato l’Amministrazione Comunale di Cameri a
risarcire il soggetto ingiustamente sanzionato in virtù di insussistenti
violazioni al Codice della Strada (massima consultabile in Rivista Giuridica
della Circolazione e dei Trasporti 2002, 415).
Analogamente, con sentenza del 25 gennaio 2002, il Giudice di Pace di Rossano
Calabro ha condannato un’Amministrazione Comunale, il cui corpo di polizia
locale aveva irrogato una sanzione amministrativa poi rivelatasi illegittima
perché annullata, al risarcimento in favore del soggetto sanzionato del danno
patrimoniale derivato dall’esborso di denaro in favore di un consulente legale
appositamente incaricato di resistere alla pretesa azionata dalla medesima
Amministrazione (vedasi allegato giurisprudenziale numero 1).
Alle sentenze di Novara e Rossano hanno fatto seguito altre.
Nel corpo motivo di quella emessa dal Giudice di Pace di Torino in data 11
ottobre 2002, è dato leggere che “il cittadino colpito da illegittima sanzione
per presunta violazione di norme del codice stradale, che debba adoperarsi per
dimostrare l’illegittimità della medesima, ha diritto al rimborso delle spese
sostenute per tentare di comporre stragiudizialmente la vicenda”.
In quella pronunciata dal Giudice di Pace di Viterbo in data 31 ottobre 2002, è
stato censurato e punito con un risarcimento “compensativo” il comportamento
turbativo della Pubblica Amministrazione che ha dato avvio ad un procedimento
sanzionatorio poi risultato viziato (vedasi allegato giurisprudenziale numero
2).
In quella pronunciata dal Giudice di Pace di Melfi in data 16 aprile 2004, il
Giudice di Pace di Melfi ha condannato la Pubblica Amministrazione per
comportamento colposamente dilatorio e tardivo nell’accoglimento delle giuste
istanze di un cittadino sanzionato.
2. Gli orientamenti giurisprudenziali di legittimità
Nel 2004 è intervenuta anche la Corte Suprema di Cassazione con la sentenza
numero 2960 pronunciata dalla terza sezione civile addì 12 febbraio (vedasi
allegato giurisprudenziale numero 3).
Tale pronuncia ha tratto origine dal comportamento dell’Amministrazione Comunale
di Perugia, il cui corpo di Polizia aveva elevato sanzione amministrativa per
violazione del divieto di accesso in zona a traffico limitato (articolo 158 del
Codice della Strada) nei confronti di un automobilista regolarmente munito del
permesso di accesso in quella zona.
Facendo presente la propria legittimazione ad accedere nella zona a traffico
limitato ove era stata rilevata la presunta violazione, il sanzionato si era
ripetutamente rivolto – tuttavia invano – all’Amministrazione Comunale di
Perugia al fine di conseguire in autotutela l’annullamento della sanzione.
Cosicché si era resa necessaria l’adizione, poi risultata vittoriosa, del
Prefetto di Perugia.
A quel punto, l’automobilista aveva citato in giudizio l’Amministrazione
Comunale di Perugia per ottenere il risarcimento del danno derivante dallo
stress determinato dalla gestione dell’iter di impugnativa.
Con sentenza del 26 aprile 2000, il Giudice di Pace di Perugia aveva accolto la
domanda cosicché l’Amministrazione Comunale di Perugia si era vista costretta a
ricorrere per la cassazione della sentenza di primo grado.
Ma anche la Corte Suprema ha condiviso le tesi dell’automobilista, rigettando il
ricorso della Pubblica Amministrazione.
I giudici di legittimità hanno acclarato che, alla luce della celeberrima
sentenza numero 500 pronunciata a sezioni unite dall’organismo di piazza Cavour
addì 12 febbraio 1999, deve essere risarcito dalla Pubblica Amministrazione il
soggetto portatore del leso interesse legittimo all’efficienza dell’azione
amministrativa pubblica.
Nel caso di specie, l’effettiva lesione è stata acclarata dall’annullamento
prefettizio della sanzione inflitta, peraltro a seguito di reiterati tentativi
di risoluzione stragiudiziale della controversia andati malfine.