IL DANNO DA SANZIONE AMMINISTRATIVA ILLEGITTIMA NELLA GIURISPRUDENZA



1. Orientamenti giurisprudenziali di merito

2. Orientamento giurisprudenziale di legittimità


1. Gli orientamenti giurisprudenziali di merito


Fino a qualche anno fa il cittadino sanzionato illegittimamente dagli organi di polizia stradale poteva soltanto confidare nel mero annullamento della sanzione inflitta; gli era tuttavia preclusa la possibilità di agire nei riguardi della Pubblica Amministrazione per ottenere il risarcimento del danno connesso allo stress inevitabilmente determinato dalla gestione dell’iter di impugnativa.

Il Tribunale di Padova, con sentenza del 27 aprile 2000, aveva espressamente sancito l’inammissibilità della petizione risarcitoria nell’ambito del rito di opposizione disciplinato dalla legge 24 novembre 1981 numero 689.

Già nel 2001, addì 15 ottobre, tuttavia, il Giudice di Pace di Novara ha invertito la tendenza e condannato l’Amministrazione Comunale di Cameri a risarcire il soggetto ingiustamente sanzionato in virtù di insussistenti violazioni al Codice della Strada (massima consultabile in Rivista Giuridica della Circolazione e dei Trasporti 2002, 415).

Analogamente, con sentenza del 25 gennaio 2002, il Giudice di Pace di Rossano Calabro ha condannato un’Amministrazione Comunale, il cui corpo di polizia locale aveva irrogato una sanzione amministrativa poi rivelatasi illegittima perché annullata, al risarcimento in favore del soggetto sanzionato del danno patrimoniale derivato dall’esborso di denaro in favore di un consulente legale appositamente incaricato di resistere alla pretesa azionata dalla medesima Amministrazione (vedasi allegato giurisprudenziale numero 1).

Alle sentenze di Novara e Rossano hanno fatto seguito altre.

Nel corpo motivo di quella emessa dal Giudice di Pace di Torino in data 11 ottobre 2002, è dato leggere che “il cittadino colpito da illegittima sanzione per presunta violazione di norme del codice stradale, che debba adoperarsi per dimostrare l’illegittimità della medesima, ha diritto al rimborso delle spese sostenute per tentare di comporre stragiudizialmente la vicenda”.
In quella pronunciata dal Giudice di Pace di Viterbo in data 31 ottobre 2002, è stato censurato e punito con un risarcimento “compensativo” il comportamento turbativo della Pubblica Amministrazione che ha dato avvio ad un procedimento sanzionatorio poi risultato viziato (vedasi allegato giurisprudenziale numero 2).

In quella pronunciata dal Giudice di Pace di Melfi in data 16 aprile 2004, il Giudice di Pace di Melfi ha condannato la Pubblica Amministrazione per comportamento colposamente dilatorio e tardivo nell’accoglimento delle giuste istanze di un cittadino sanzionato.


2. Gli orientamenti giurisprudenziali di legittimità


Nel 2004 è intervenuta anche la Corte Suprema di Cassazione con la sentenza numero 2960 pronunciata dalla terza sezione civile addì 12 febbraio (vedasi allegato giurisprudenziale numero 3).

Tale pronuncia ha tratto origine dal comportamento dell’Amministrazione Comunale di Perugia, il cui corpo di Polizia aveva elevato sanzione amministrativa per violazione del divieto di accesso in zona a traffico limitato (articolo 158 del Codice della Strada) nei confronti di un automobilista regolarmente munito del permesso di accesso in quella zona.

Facendo presente la propria legittimazione ad accedere nella zona a traffico limitato ove era stata rilevata la presunta violazione, il sanzionato si era ripetutamente rivolto – tuttavia invano – all’Amministrazione Comunale di Perugia al fine di conseguire in autotutela l’annullamento della sanzione.

Cosicché si era resa necessaria l’adizione, poi risultata vittoriosa, del Prefetto di Perugia.

A quel punto, l’automobilista aveva citato in giudizio l’Amministrazione Comunale di Perugia per ottenere il risarcimento del danno derivante dallo stress determinato dalla gestione dell’iter di impugnativa.

Con sentenza del 26 aprile 2000, il Giudice di Pace di Perugia aveva accolto la domanda cosicché l’Amministrazione Comunale di Perugia si era vista costretta a ricorrere per la cassazione della sentenza di primo grado.

Ma anche la Corte Suprema ha condiviso le tesi dell’automobilista, rigettando il ricorso della Pubblica Amministrazione.

I giudici di legittimità hanno acclarato che, alla luce della celeberrima sentenza numero 500 pronunciata a sezioni unite dall’organismo di piazza Cavour addì 12 febbraio 1999, deve essere risarcito dalla Pubblica Amministrazione il soggetto portatore del leso interesse legittimo all’efficienza dell’azione amministrativa pubblica.

Nel caso di specie, l’effettiva lesione è stata acclarata dall’annullamento prefettizio della sanzione inflitta, peraltro a seguito di reiterati tentativi di risoluzione stragiudiziale della controversia andati malfine.

 

 

 

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