Il danno da inquinamento acustico


Nel quadro del danno esistenziale spicca una figura molto particolare di pregiudizio, avente ad oggetto della propria cifra lesiva il bene primario (e per questo direttamente tutelato dalla Carta Costituzionale della Repubblica Italiana all’articolo 32) della salute.
Parliamo del danno da inquinamento acustico, del cui riconoscimento hanno avuto modo di occuparsi già negli anni Novanta diverse Curie.
In una sentenza davvero ben redatta dal giudice De Simone e pubblicata in data 18 febbraio 2003, il Tribunale Civile di Castrovillari ha doviziosamente riepilogato tutte le pronunce emesse in materia, onde giungere – attraverso questo complesso e preciso iter giurisprudenziale – alla condanna di un esercente commerciale, dal cui locale si erano reiteratamente propagate immissioni sonore tali da eccedere la normale tollerabilità e determinare sui soggetti residenti nelle zone circostanti un grave e diffuso stato di malessere psichico, al ristoro delle lesioni cagionate.
Le prime pronunce prese in considerazione dal magistrato decidente calabrese sono state quelle della Corte d’Appello di Torino (04 novembre 1992 in Giurisprudenza di merito 1993, 949) e della Corte d’Appello di Milano (17 luglio 1992 in Archivio giuridico del condominio e delle locazioni 1993, 496): in esse, il danno non patrimoniale alla salute è stato sganciato dalla previsione dell’articolo 2059 del Codice Civile (e reso quindi individuabile anche in difetto della sussistenza di un illecito penale) dunque fatto rientrare nel novero delle fattispecie di danno ingiusto contemplate dall’articolo 2043 del medesimo testo normativo (previo riscontro del carattere dell’ingiustizia nella vulnerazione del diritto costituzionale alla salute).
Successivamente il Tribunale di Milano (con sentenza del 21 ottobre 1999 in Nuova Giurisprudenza Civile commentata 2000, I, 558) ha qualificato il danno da immissione acustica intollerabile come pregiudizio da perdita di chance nel senso di mancato godimento di utilità della vita di relazione: in simile ipotesi, il magistrato lombardo di primo grado ha ampliato l’ambito costituzionale di riferimento della figura di pregiudizio in questione, estendendo anche ai diritti fondamentali dell’individuo uti singuli e in quanto membri della comunità – sanciti dall’articolo 2 del supremo documento regolamentatore dell’ordinamento giuridico italiano – la sua forza demolitrice.
Ma la sentenza castrovillarese in commento presenta anche alcuni profili di originalità.
Essa infatti pone, forse per la prima volta nel panorama giurisprudenziale italiano, i criteri di determinazione del danno da inquinamento acustico, che sono:
o intensità e durata delle immissioni;
o incidenza dei suoni prodotti sulle occupazioni e sulla vita di relazione dei soggetti;
o età dei soggetti danneggiati.
Cosicché in relazione, in particolare, al secondo dei criteri testé elencati, tanto le immissioni verificatesi nei fine settimana quanto quelle emanate durante i giorni feriali potranno essere ugualmente prese in considerazione ai fini risarcitori dei danni prodotti.
Ultima notazione circa il quantum del risarcimento liquidabile, che può essere stabilito dall’Autorità Giudiziaria adita in via equitativa (giusta sentenza numero 3367 emessa dalla Suprema Corte di Cassazione della Repubblica Italiana nell’anno 1988).

 

 

 

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