Il danno da inquinamento acustico
Nel quadro del danno esistenziale spicca una figura molto particolare di
pregiudizio, avente ad oggetto della propria cifra lesiva il bene primario (e
per questo direttamente tutelato dalla Carta Costituzionale della Repubblica
Italiana all’articolo 32) della salute.
Parliamo del danno da inquinamento acustico, del cui riconoscimento hanno avuto
modo di occuparsi già negli anni Novanta diverse Curie.
In una sentenza davvero ben redatta dal giudice De Simone e pubblicata in data
18 febbraio 2003, il Tribunale Civile di Castrovillari ha doviziosamente
riepilogato tutte le pronunce emesse in materia, onde giungere – attraverso
questo complesso e preciso iter giurisprudenziale – alla condanna di un
esercente commerciale, dal cui locale si erano reiteratamente propagate
immissioni sonore tali da eccedere la normale tollerabilità e determinare sui
soggetti residenti nelle zone circostanti un grave e diffuso stato di malessere
psichico, al ristoro delle lesioni cagionate.
Le prime pronunce prese in considerazione dal magistrato decidente calabrese
sono state quelle della Corte d’Appello di Torino (04 novembre 1992 in
Giurisprudenza di merito 1993, 949) e della Corte d’Appello di Milano (17 luglio
1992 in Archivio giuridico del condominio e delle locazioni 1993, 496): in esse,
il danno non patrimoniale alla salute è stato sganciato dalla previsione
dell’articolo 2059 del Codice Civile (e reso quindi individuabile anche in
difetto della sussistenza di un illecito penale) dunque fatto rientrare nel
novero delle fattispecie di danno ingiusto contemplate dall’articolo 2043 del
medesimo testo normativo (previo riscontro del carattere dell’ingiustizia nella
vulnerazione del diritto costituzionale alla salute).
Successivamente il Tribunale di Milano (con sentenza del 21 ottobre 1999 in
Nuova Giurisprudenza Civile commentata 2000, I, 558) ha qualificato il danno da
immissione acustica intollerabile come pregiudizio da perdita di chance nel
senso di mancato godimento di utilità della vita di relazione: in simile
ipotesi, il magistrato lombardo di primo grado ha ampliato l’ambito
costituzionale di riferimento della figura di pregiudizio in questione,
estendendo anche ai diritti fondamentali dell’individuo uti singuli e in quanto
membri della comunità – sanciti dall’articolo 2 del supremo documento
regolamentatore dell’ordinamento giuridico italiano – la sua forza demolitrice.
Ma la sentenza castrovillarese in commento presenta anche alcuni profili di
originalità.
Essa infatti pone, forse per la prima volta nel panorama giurisprudenziale
italiano, i criteri di determinazione del danno da inquinamento acustico, che
sono:
o intensità e durata delle immissioni;
o incidenza dei suoni prodotti sulle occupazioni e sulla vita di relazione dei
soggetti;
o età dei soggetti danneggiati.
Cosicché in relazione, in particolare, al secondo dei criteri testé elencati,
tanto le immissioni verificatesi nei fine settimana quanto quelle emanate
durante i giorni feriali potranno essere ugualmente prese in considerazione ai
fini risarcitori dei danni prodotti.
Ultima notazione circa il quantum del risarcimento liquidabile, che può essere
stabilito dall’Autorità Giudiziaria adita in via equitativa (giusta sentenza
numero 3367 emessa dalla Suprema Corte di Cassazione della Repubblica Italiana
nell’anno 1988).