Messa in sicurezza degli impianti elettrici a norma di legge: riparazione non urgente?

Commento a sentenza emessa dal Tribunale di Castrovillari in data 18 luglio 2000"

 

Potrebbe esser definita a dir poco allarmante la sentenza emessa in data del 18 luglio 2000 dal Giudice Unico del Tribunale di Castrovillari, con cui è stato sancito il principio in virtù del quale i lavori di adeguamento degli impianti elettrici di un immobile (nel caso di specie, impiegato per l’esercizio di attività professionale) alle prescrizioni fissate dalle normative vigenti in materia (in particolare, dal Decreto Legislativo 14 agosto 1996 numero 494, attuativo della Direttiva Comunitaria numero 57 del 1992) costituiscono trasformazioni e non riparazioni urgenti. 

Da questo assunto è partito il magistrato per addebitare in capo al soggetto conduttore di un capannone industriale, che – previa richiesta di provvedere al locatore, ex articolo 1577 del Codice Civile, tuttavia rimasta inevasa – aveva dato corso alla messa a norma dei vetusti impianti elettrici interni senza ricevere il rimborso delle spese all’uopo sostenute (sempre previsto dall’articolo 1577 del Codice Civile) e pertanto recuperato il denaro sborsato attraverso la mancata corresponsione di alcuni canoni, il grave inadempimento contrattuale e ordinare l’immediata risoluzione del medesimo contratto locatizio quindi l’immediato rilascio dell’immobile ai sensi dell’articolo 56 della legge 27 luglio 1978 numero 392. Il Giudicante adito ha contestato la doglianza mossa dal conduttore circa il carattere di urgenza dei lavori condotti, sostenendo la ricorrenza di medesimo carattere nei soli casi in cui la finalità delle operazioni compiute sia quella di evitare il pericolo di verificazione di guasti imminenti ed argomentando il perfetto funzionamento dell’impianto elettrico in questione (sebbene di remota installazione), e pertanto censurato il comportamento dello stesso soggetto alla luce dell’articolo 1574 del Codice Civile laddove si pone a carico del locatore, tra gli altri, l’obbligo di mantenere la cosa locata in istato da servire all’uso convenuto, in riferimento però alle sole ipotesi di effettuazione di riparazioni conservative dello stato della res locata sussistente al momento della stipulazione del contratto (tesi ultima peraltro confermata da alcune sentenze della Suprema Corte di Cassazione: numero 12085 del 1998; numero 4676 del 1998; numero 590 del 1975).

Orbene, la sentenza ora in commento appare decisamente censurabile. Difatti il carattere di urgenza dei lavori di adeguamento della rete elettrica di un locale commerciale e/o industriale agli standard a riguardo fissati dal Decreto Legislativo 14 agosto 1996 numero 494 è presunto dalla legge, tanto più che divisato atto normativo detta (come si può evincere dall’articolo 1) misure per la tutela della salute e per la sicurezza, in realizzazione dei principi basilari di cui agli articoli 32 e 41 della Carta Costituzionale (la cui collocazione sistematica non è casuale, atteso che il diritto alla libertà economica debba coniugarsi con il diritto alla salute). Peraltro, la Corte Costituzionale – con le sentenze 87 e 88 del 26 luglio 1979 – ha ribadito come gli articoli 32 e 41 della Costituzione (quindi anche le fonti che in essi rinvengano il proprio fondamento) esprimano comandi immediatamente precettivi in tutti i rapporti etico-sociali e incarnino direttive fondamentali dell’intero sistema giuridico

Scrive Maurizio Cinelli (in “Diritto della Previdenza Sociale”, Torino, 1996) che l’ordinamento giuridico italiano è informato ad un sistema di tutela preventiva della salute dei lavoratori (ma, aggiungerei, dei cittadini in genere); tale tutela, allora, deve essere attuata in modo incondizionato e a prescindere dalla reale sussistenza di rischi. Tanto premesso, é pacifico arguire il carattere di urgenza delle riparazioni condotte dal conduttore (che ha correttamente adempiuto agli obblighi informativi posti a proprio carico nei confronti del locatore); medesime riparazioni, peraltro, poiché relativi ad impianti interni della struttura dell’immobile locato gravano sul proprietario ex articolo 1576 del Codice Civile (giusta sentenza della Suprema Corte di Cassazione numero 271 del 19 gennaio 1989). Nel caso di specie, inoltre, il conduttore non viola il disposto dell’articolo 1590 del Codice Civile: costui difatti restituisce la res locata al proprietario locatore in uno stato diverso da quello in cui essa si trovava al momento della stipulazione del contratto ma migliore perché prevedente la presenza di un miglioramento ossia di un’opera che aumenta oggettivamente la godibilità quindi la produttività e la redditività della medesima res (ai sensi dell’articolo 1592 del Codice Civile e in ossequio a quanto stabilito dalla sentenza della Suprema Corte di Cassazione numero 4871 del 14 maggio 1998); peraltro, il citato articolo 1590 del Codice Civile vieta al conduttore di eseguire innovazioni idonee ad alterare la natura e la destinazione del bene locato e dunque l’equilibrio del contratto locatizio in pregiudizio del locatore (secondo l’insegnamento della sentenza della Suprema Corte di Cassazione numero 18 dell’11 gennaio 1988). 

Nel caso di specie, per concludere, nessun inadempimento è addebitabile al soggetto conduttore, che tutto il diritto aveva di veder eseguiti o eseguire salvo rimborso da parte del locatore i lavori poi autonomamente condotti sulla res locata.

 

 

 

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