Il ruolo delle associazioni dei consumatori nell’ordinamento giuridico italiano
 


 

1. Cenni preliminari
2. Il ruolo delle associazioni dei consumatori nella legislazione nazionale
3. Il ruolo delle associazioni dei consumatori nella legislazione regionale e delle Province Autonome


Cenni preliminari
In considerazione della loro innegabile qualità di parti più deboli nell’ambito di tutti i rapporti economici, a favore dei consumatori sono state gradualmente previste nel corso di questi ultimi anni misure di tutela di natura collettiva.
In particolare, tanto nella legislazione di molte Regioni e delle Province Autonome quanto in quella nazionale – a sua volta ricettiva di fonti normative comunitarie – è stato riconosciuto il ruolo delle libere associazioni dei consumatori (le quali comunque devono soddisfare alcuni requisiti tassativamente predeterminati).

Il ruolo delle associazioni dei consumatori nella legislazione nazionale
La legislazione nazionale ha ritagliato per le associazioni consumeristiche uno spazio rilevantissimo.
Tali sodalizi, infatti, si configurano quali enti esponenziali degli interessi dei consumatori a cui tutela – pur di natura meramente preventiva – possono agire in giudizio, secondo il modello delle class actions (azioni collettive, che consentono di tutelare nel medesimo giudizio una molteplicità di situazioni soggettive distinte ma tra loro omogenee), originariamente non appartenente alla tradizione giuridica dei sistemi continentali europei e risultante difficilmente prospettabile al di fuori della prassi giudiziaria americana (per dirla con un’espressione di Cristina Poncibò).
In virtù dell’articolo 1469 sexies del Codice Civile (introdotto dall’articolo 25 della legge 6 febbraio 1996 numero 52, a sua volta recettore della Direttiva Comunitaria numero 13 del 1993), alle associazioni rappresentative dei consumatori è data facoltà di convenire in giudizio il professionista o l’associazione di professionisti che utilizzano condizioni generali di contratto e di richiedere al giudice competente l’inibizione dell’uso delle medesime di cui sia accertata l’abusività.
Ex multis, vale la pena di segnalare la sentenza del 24 settembre 2002 con cui la Corte d’Appello di Roma ha confermato una pronuncia di primo grado del Tribunale capitolino accoglitiva delle istanze inibitorie avanzate da alcune associazioni di consumatori in relazione ad alcune clausole – ritenute e poi effettivamente qualificate come vessatorie – contenute nelle condizioni generali di contratto di talune aziende di credito
In applicazione della divisata norma, tuttavia, è ravvisabile una lacuna: conformemente ad essa, infatti, le comizialità in questione sono poste nella condizione di agire giudizialmente soltanto in sussistenza dell’ipotesi di inserimento di clausole vessatorie nei contratti stipulati tra consumatori e professionisti.
Sicché l’azione proposta ex art. 1469 sexies del Codice Civile deve essere rigettata qualora nessun contratto sia stato ancora concluso (giusta ordinanza emessa dal Tribunale di Torino in data del 16 agosto 1996)
Fortunatamente, a colmare la lacuna testé argomentata è intervenuta la legge numero 281 del 1998, di recezione della Direttiva Comunitaria numero 27 del 1998.
In virtù di tale ultima legge, le azioni inibitorie esperibili dalle associazioni consumeristiche afferisce potenzialmente a tutti i settori fondamentali per i cittadini, quali: la salute, la sicurezza degli alimenti, la pubblicità commerciale, la distribuzione dei prodotti, l’informazione e la qualità dei servizi pubblici e privati (tanto che, con ordinanza emessa in data del 17 maggio 2002, il Tribunale di Torino ha accolto il ricorso proposto – a tutela del diritto alla salute dei consumatori – da alcune associazioni contro una grande azienda automobilistica per l’inibizione della prosecuzione del comportamento di omessa effettuazione di interventi riparatori su un certo tipo di vetture affette dal vizio dell’infiltrazione di gas di scarico all’interno degli abitacoli).
Tuttavia, ai sensi della medesima legge numero 281 del 1998, ad avere legittimazione processuale attiva sono unicamente le associazioni consumeristiche iscritte in un apposito Elenco custodito presso il Ministero delle Attività Produttive (il che non succede per le azioni contemplate dall’art. 1469 sexies del Codice Civile, le quali – giuste: la summenzionata sentenza della Corte d’Appello di Roma del 24 settembre 2002 nonché l’ordinanza emessa dal Tribunale di Torino in data del 04 ottobre 1996 – sono esperibili da sodalizi dotati di una certa rappresentatività, di volta in volta valutata dal giudice adito sulla base di criteri come la consistenza numerica, la dislocazione territoriale e la democraticità dello statuto).
La peculiarità della public interest litigation (contenzioso di interesse pubblico, come è stato definito dal Tribunale di Primo Grado dell’Unione Europea con sentenza 27 gennaio 2000 numero 256 del 1997), condotta dalle associazioni consumeristiche risiede nella natura preventiva dei danni derivabili ai consumatori e nel conseguente ruolo attribuito al giudice, che, in simili casi, è chiamato a svolgere non tanto una funzione statica di accertamento sanzionatorio di una situazione che si è già esaurita quanto un ruolo dinamico volto a rimediare alla violazione, scegliendo egli stesso le modalità che eliminino per il futuro gli effetti dannosi cagionati ai soggetti medesimi (per dirla con un’espressione di Christianos), senza per questo venire meno al suo ruolo istituzionale di equidistanza tra i contendenti (atteso che in materia di tutela dei consumatori, la difesa della parte debole pare opportuno essere prevalente rispetto al mero principio di parità formale delle parti del processo).

Il ruolo delle associazioni dei consumatori nella legislazione regionale e delle Province Autonome
La legislazione di molte Regioni e delle Province Autonome attribuisce funzione consultiva ai sodalizi consumeristici che:
§ risultino costituite per atto pubblico;
§ abbiano un ordinamento interno a base democratica;
§ siano dotate di uno statuto preordinato alla tutela dei consumatori e degli utenti, senza proporsi ulteriori fini men che meno lucrativi;
§ operino concretamente e diffusamente sul territorio regionale;
§ non mantengano vincoli di alcun genere con organizzazioni imprenditoriali;
§ non siano composte da soggetti gravati da precedenti penali.
La Regione Abruzzo, con la legge 31 luglio 2001 numero 30, ha istituito un Registro Regionale delle Associazioni dei Consumatori riconoscibili in virtù della titolarità dei requisiti sopra esposti e una Consulta Regionale dei Consumatori e degli Utenti (CRUC) deputata a formulare studi e proposte in tema di difesa dei soggetti medesimi nonché ad esprimere pareri sui contenuti e sulle modalità di attuazione dei programmi di informazione e formazione degli stessi e a gestire un Osservatorio sui Consumi e sulle Utenze; orbene, nella CRUC entrano a far parte, ex latere dei consumatori, due rappresentanti per ciascuna delle associazioni iscritte nel Registro testé menzionato.
Del tutto simili alla CRUC abruzzese sono
§ la Consulta Regionale per l’Utenza ed il Consumo (introdotta dalla legge regionale dell’Umbria 10 luglio 1987 numero 34), alla quale partecipano dai tre ai sette membri in rappresentanza di tutte le associazioni che – salvo il possesso dei requisiti già esaminati – vantino l’iscrizione nell’apposito Albo;
§ il Comitato per i Problemi del Consumo e dell’Utenza (disciplinato dalla legge regionale della Liguria 01 luglio 1994 numero 30 e volto altresì alla gestione di un apposito Sportello Informativo per i Consumatori), cui partecipano otto membri in rappresentanza di tutte le associazioni che – salvo il possesso dei requisiti già esaminati – siano riconosciute dal Presidente della Giunta Regionale;
§ la Consulta Regionale per la Difesa e Tutela dei Consumatori (istituita dalla legge regionale del Piemonte 12 luglio 1994 numero 23), alla quale partecipano dieci membri in rappresentanza di tutte le associazioni che – salvo il possesso dei requisiti già esaminati – vantino l’iscrizione nell’apposito Albo;
§ il Comitato Regionale Consumatori ed Utenti (formato per effetto della legge regionale della Toscana 12 gennaio 2001 numero 1), cui partecipano dodici membri in rappresentanza di tutte le associazioni che – salvo il possesso dei requisiti già esaminati – vantino l’iscrizione nell’apposito Elenco.
La Regione Emilia Romagna, con la legge 07 dicembre 1992 numero 45, ha previsto un Elenco analogo a quelli sopra descritti, conferendo a qualsiasi delle comizialità iscrittevi l’idoneità ad essere consultata nella fase di promulgazione di provvedimenti consumeristici e a richiedere alle strutture sanitarie regionali l’effettuazione di analisi bio-chimico-fisico-tossicologiche.
Le leggi della Regione Siciliana 23 maggio 1994 numero 7, della Regione Basilicata 10 aprile 2000 numero 40, della Regione Lazio 10 novembre 1992 numero 40, della Regione Marche 16 giugno 1998 numero 15 racchiudono elementi propri delle normative abruzzese, emiliana e piemontese:
§ la prima contempla infatti il Consiglio Regionale dei Consumatori e degli Utenti (cui partecipano dodici membri in rappresentanza di tutte le associazioni che – salvo il possesso dei requisiti già esaminati – siano riconosciute dal Presidente della Giunta Regionale), incaricato altresì della gestione di un apposito Sportello Informativo per i Consumatori;
§ la seconda e la terza prevedono il Comitato Regionale Consumatori ed Utenti (cui partecipa un rappresentante per ognuna delle associazioni che – salvo il possesso dei requisiti già esaminati – nel caso della Basilicata vantino l’iscrizione nell’apposito Elenco e nel caso del Lazio siano riconosciute dal Presidente della Giunta Regionale);
§ la quarta sancisce la nascita e il funzionamento della Consulta Regionale Consumatori ed Utenti, composto da un rappresentante per ognuna delle associazioni che – salvo il possesso dei requisiti già esaminati –vantino l’iscrizione nell’apposito Registro ed altresì investito della potestà di coordinamento di un apposito Sportello Informativo per i Consumatori nonché di un Osservatorio dei Prezzi e dei Consumi.
Tutti i summenzionati organismi hanno gli stessi poteri della CRUC abruzzese ma pure della piemontese Consulta Regionale per la Difesa e Tutela dei Consumatori e delle associazioni di cui alla legge della Regione Emilia Romagna 07 dicembre 1992 numero 45; quanto poi al Comitato Regionale Consumatori ed Utenti del Lazio, è da rilevare la devoluzione ad esso del compito di gestione di un Osservatorio dei Prezzi e dei Consumi.
Mere e limitate funzioni consultive e propositive in ordine a provvedimenti concernenti la materia consumeristica ha invece il Comitato Regionale Consumatori ed Utenti della Campania (legge regionale 03 settembre 2002 numero 19), composto da un rappresentante per ognuna delle associazioni che – salvo il possesso dei requisiti già esaminati –vantino l’iscrizione nell’apposito Registro ed altresì titolare del compito di amministrazione di un apposito Sportello Informativo per i Consumatori.
Infine uno sguardo alle leggi delle Province Autonome di Trento e Bolzano.
Al Comitato per i Problemi del Consumo e dell’Utenza della Provincia Autonoma di Trento (regolamentato dalla legge 21 aprile 1997 numero 8) – cui partecipano tre membri in rappresentanza di tutte le associazioni che, salvo il possesso dei requisiti già esaminati, siano riconosciute dal Presidente della Giunta Provinciale – sono affidate le incombenze di
§ formulazione di studi e proposte in tema di difesa dei consumatori;
§ espressione di pareri sui contenuti e sulle modalità di attuazione dei programmi di informazione e formazione degli stessi consumatori;
§ richiesta alle strutture sanitarie provinciali di effettuazione di analisi bio-chimico-fisico-tossicologiche;
§ gestione di uno Sportello Informativo per i Consumatori.
Con la legge 20 maggio 1992 numero 15, la Provincia Autonoma di Bolzano ha promosso un importante ente di studio (il Centro Tutela Consumatori ed Utenti – CTCU, in cui confluiscono tutte le associazioni consumeristiche operanti sul territorio) avente la funzione di elaborare proposte e studi in materia consumeristica.
Le formulazioni del CTCU vengono trasmesse alla Consulta Provinciale per la Tutela dei Consumatori e degli Utenti (cui partecipano, in rappresentanza dei consumatori, quattro membri designati dallo stesso CTCU) perché possano da questa essere sottoposte al vaglio della Giunta Provinciale e divenire eventualmente leggi della Provincia Autonoma di Bolzano.
Novità assoluta della legge provinciale bolzanina è rappresentata dalla previsione di un Organo di Conciliazione, incaricato della composizione transattiva (atteso che i lodi originatisi hanno validità di contratti, impugnabili innanzi alla giurisdizione ordinaria) delle controversie tra consumatori ed operatori professionali e nel quale partecipa in rappresentanza dei primi un membro designato dalle associazioni annoverate nel CTCU.

 

 

 

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