Il ruolo delle associazioni dei
consumatori nell’ordinamento giuridico italiano
1. Cenni
preliminari
2. Il ruolo delle associazioni dei consumatori nella legislazione nazionale
3. Il ruolo delle associazioni dei consumatori nella legislazione regionale e
delle Province Autonome
Cenni preliminari
In considerazione della loro innegabile qualità di parti più deboli nell’ambito
di tutti i rapporti economici, a favore dei consumatori sono state gradualmente
previste nel corso di questi ultimi anni misure di tutela di natura collettiva.
In particolare, tanto nella legislazione di molte Regioni e delle Province
Autonome quanto in quella nazionale – a sua volta ricettiva di fonti normative
comunitarie – è stato riconosciuto il ruolo delle libere associazioni dei
consumatori (le quali comunque devono soddisfare alcuni requisiti tassativamente
predeterminati).
Il ruolo delle associazioni dei consumatori nella legislazione nazionale
La legislazione nazionale ha ritagliato per le associazioni consumeristiche uno
spazio rilevantissimo.
Tali sodalizi, infatti, si configurano quali enti esponenziali degli interessi
dei consumatori a cui tutela – pur di natura meramente preventiva – possono
agire in giudizio, secondo il modello delle class actions (azioni collettive,
che consentono di tutelare nel medesimo giudizio una molteplicità di situazioni
soggettive distinte ma tra loro omogenee), originariamente non appartenente alla
tradizione giuridica dei sistemi continentali europei e risultante difficilmente
prospettabile al di fuori della prassi giudiziaria americana (per dirla con
un’espressione di Cristina Poncibò).
In virtù dell’articolo 1469 sexies del Codice Civile (introdotto dall’articolo
25 della legge 6 febbraio 1996 numero 52, a sua volta recettore della Direttiva
Comunitaria numero 13 del 1993), alle associazioni rappresentative dei
consumatori è data facoltà di convenire in giudizio il professionista o
l’associazione di professionisti che utilizzano condizioni generali di contratto
e di richiedere al giudice competente l’inibizione dell’uso delle medesime di
cui sia accertata l’abusività.
Ex multis, vale la pena di segnalare la sentenza del 24 settembre 2002 con cui
la Corte d’Appello di Roma ha confermato una pronuncia di primo grado del
Tribunale capitolino accoglitiva delle istanze inibitorie avanzate da alcune
associazioni di consumatori in relazione ad alcune clausole – ritenute e poi
effettivamente qualificate come vessatorie – contenute nelle condizioni generali
di contratto di talune aziende di credito
In applicazione della divisata norma, tuttavia, è ravvisabile una lacuna:
conformemente ad essa, infatti, le comizialità in questione sono poste nella
condizione di agire giudizialmente soltanto in sussistenza dell’ipotesi di
inserimento di clausole vessatorie nei contratti stipulati tra consumatori e
professionisti.
Sicché l’azione proposta ex art. 1469 sexies del Codice Civile deve essere
rigettata qualora nessun contratto sia stato ancora concluso (giusta ordinanza
emessa dal Tribunale di Torino in data del 16 agosto 1996)
Fortunatamente, a colmare la lacuna testé argomentata è intervenuta la legge
numero 281 del 1998, di recezione della Direttiva Comunitaria numero 27 del
1998.
In virtù di tale ultima legge, le azioni inibitorie esperibili dalle
associazioni consumeristiche afferisce potenzialmente a tutti i settori
fondamentali per i cittadini, quali: la salute, la sicurezza degli alimenti, la
pubblicità commerciale, la distribuzione dei prodotti, l’informazione e la
qualità dei servizi pubblici e privati (tanto che, con ordinanza emessa in data
del 17 maggio 2002, il Tribunale di Torino ha accolto il ricorso proposto – a
tutela del diritto alla salute dei consumatori – da alcune associazioni contro
una grande azienda automobilistica per l’inibizione della prosecuzione del
comportamento di omessa effettuazione di interventi riparatori su un certo tipo
di vetture affette dal vizio dell’infiltrazione di gas di scarico all’interno
degli abitacoli).
Tuttavia, ai sensi della medesima legge numero 281 del 1998, ad avere
legittimazione processuale attiva sono unicamente le associazioni
consumeristiche iscritte in un apposito Elenco custodito presso il Ministero
delle Attività Produttive (il che non succede per le azioni contemplate
dall’art. 1469 sexies del Codice Civile, le quali – giuste: la summenzionata
sentenza della Corte d’Appello di Roma del 24 settembre 2002 nonché l’ordinanza
emessa dal Tribunale di Torino in data del 04 ottobre 1996 – sono esperibili da
sodalizi dotati di una certa rappresentatività, di volta in volta valutata dal
giudice adito sulla base di criteri come la consistenza numerica, la
dislocazione territoriale e la democraticità dello statuto).
La peculiarità della public interest litigation (contenzioso di interesse
pubblico, come è stato definito dal Tribunale di Primo Grado dell’Unione Europea
con sentenza 27 gennaio 2000 numero 256 del 1997), condotta dalle associazioni
consumeristiche risiede nella natura preventiva dei danni derivabili ai
consumatori e nel conseguente ruolo attribuito al giudice, che, in simili casi,
è chiamato a svolgere non tanto una funzione statica di accertamento
sanzionatorio di una situazione che si è già esaurita quanto un ruolo dinamico
volto a rimediare alla violazione, scegliendo egli stesso le modalità che
eliminino per il futuro gli effetti dannosi cagionati ai soggetti medesimi (per
dirla con un’espressione di Christianos), senza per questo venire meno al suo
ruolo istituzionale di equidistanza tra i contendenti (atteso che in materia di
tutela dei consumatori, la difesa della parte debole pare opportuno essere
prevalente rispetto al mero principio di parità formale delle parti del
processo).
Il ruolo delle associazioni dei consumatori nella legislazione regionale e
delle Province Autonome
La legislazione di molte Regioni e delle Province Autonome attribuisce funzione
consultiva ai sodalizi consumeristici che:
§ risultino costituite per atto pubblico;
§ abbiano un ordinamento interno a base democratica;
§ siano dotate di uno statuto preordinato alla tutela dei consumatori e degli
utenti, senza proporsi ulteriori fini men che meno lucrativi;
§ operino concretamente e diffusamente sul territorio regionale;
§ non mantengano vincoli di alcun genere con organizzazioni imprenditoriali;
§ non siano composte da soggetti gravati da precedenti penali.
La Regione Abruzzo, con la legge 31 luglio 2001 numero 30, ha istituito un
Registro Regionale delle Associazioni dei Consumatori riconoscibili in virtù
della titolarità dei requisiti sopra esposti e una Consulta Regionale dei
Consumatori e degli Utenti (CRUC) deputata a formulare studi e proposte in tema
di difesa dei soggetti medesimi nonché ad esprimere pareri sui contenuti e sulle
modalità di attuazione dei programmi di informazione e formazione degli stessi e
a gestire un Osservatorio sui Consumi e sulle Utenze; orbene, nella CRUC entrano
a far parte, ex latere dei consumatori, due rappresentanti per ciascuna delle
associazioni iscritte nel Registro testé menzionato.
Del tutto simili alla CRUC abruzzese sono
§ la Consulta Regionale per l’Utenza ed il Consumo (introdotta dalla legge
regionale dell’Umbria 10 luglio 1987 numero 34), alla quale partecipano dai tre
ai sette membri in rappresentanza di tutte le associazioni che – salvo il
possesso dei requisiti già esaminati – vantino l’iscrizione nell’apposito Albo;
§ il Comitato per i Problemi del Consumo e dell’Utenza (disciplinato dalla legge
regionale della Liguria 01 luglio 1994 numero 30 e volto altresì alla gestione
di un apposito Sportello Informativo per i Consumatori), cui partecipano otto
membri in rappresentanza di tutte le associazioni che – salvo il possesso dei
requisiti già esaminati – siano riconosciute dal Presidente della Giunta
Regionale;
§ la Consulta Regionale per la Difesa e Tutela dei Consumatori (istituita dalla
legge regionale del Piemonte 12 luglio 1994 numero 23), alla quale partecipano
dieci membri in rappresentanza di tutte le associazioni che – salvo il possesso
dei requisiti già esaminati – vantino l’iscrizione nell’apposito Albo;
§ il Comitato Regionale Consumatori ed Utenti (formato per effetto della legge
regionale della Toscana 12 gennaio 2001 numero 1), cui partecipano dodici membri
in rappresentanza di tutte le associazioni che – salvo il possesso dei requisiti
già esaminati – vantino l’iscrizione nell’apposito Elenco.
La Regione Emilia Romagna, con la legge 07 dicembre 1992 numero 45, ha previsto
un Elenco analogo a quelli sopra descritti, conferendo a qualsiasi delle
comizialità iscrittevi l’idoneità ad essere consultata nella fase di
promulgazione di provvedimenti consumeristici e a richiedere alle strutture
sanitarie regionali l’effettuazione di analisi bio-chimico-fisico-tossicologiche.
Le leggi della Regione Siciliana 23 maggio 1994 numero 7, della Regione
Basilicata 10 aprile 2000 numero 40, della Regione Lazio 10 novembre 1992 numero
40, della Regione Marche 16 giugno 1998 numero 15 racchiudono elementi propri
delle normative abruzzese, emiliana e piemontese:
§ la prima contempla infatti il Consiglio Regionale dei Consumatori e degli
Utenti (cui partecipano dodici membri in rappresentanza di tutte le associazioni
che – salvo il possesso dei requisiti già esaminati – siano riconosciute dal
Presidente della Giunta Regionale), incaricato altresì della gestione di un
apposito Sportello Informativo per i Consumatori;
§ la seconda e la terza prevedono il Comitato Regionale Consumatori ed Utenti
(cui partecipa un rappresentante per ognuna delle associazioni che – salvo il
possesso dei requisiti già esaminati – nel caso della Basilicata vantino
l’iscrizione nell’apposito Elenco e nel caso del Lazio siano riconosciute dal
Presidente della Giunta Regionale);
§ la quarta sancisce la nascita e il funzionamento della Consulta Regionale
Consumatori ed Utenti, composto da un rappresentante per ognuna delle
associazioni che – salvo il possesso dei requisiti già esaminati –vantino
l’iscrizione nell’apposito Registro ed altresì investito della potestà di
coordinamento di un apposito Sportello Informativo per i Consumatori nonché di
un Osservatorio dei Prezzi e dei Consumi.
Tutti i summenzionati organismi hanno gli stessi poteri della CRUC abruzzese ma
pure della piemontese Consulta Regionale per la Difesa e Tutela dei Consumatori
e delle associazioni di cui alla legge della Regione Emilia Romagna 07 dicembre
1992 numero 45; quanto poi al Comitato Regionale Consumatori ed Utenti del
Lazio, è da rilevare la devoluzione ad esso del compito di gestione di un
Osservatorio dei Prezzi e dei Consumi.
Mere e limitate funzioni consultive e propositive in ordine a provvedimenti
concernenti la materia consumeristica ha invece il Comitato Regionale
Consumatori ed Utenti della Campania (legge regionale 03 settembre 2002 numero
19), composto da un rappresentante per ognuna delle associazioni che – salvo il
possesso dei requisiti già esaminati –vantino l’iscrizione nell’apposito
Registro ed altresì titolare del compito di amministrazione di un apposito
Sportello Informativo per i Consumatori.
Infine uno sguardo alle leggi delle Province Autonome di Trento e Bolzano.
Al Comitato per i Problemi del Consumo e dell’Utenza della Provincia Autonoma di
Trento (regolamentato dalla legge 21 aprile 1997 numero 8) – cui partecipano tre
membri in rappresentanza di tutte le associazioni che, salvo il possesso dei
requisiti già esaminati, siano riconosciute dal Presidente della Giunta
Provinciale – sono affidate le incombenze di
§ formulazione di studi e proposte in tema di difesa dei consumatori;
§ espressione di pareri sui contenuti e sulle modalità di attuazione dei
programmi di informazione e formazione degli stessi consumatori;
§ richiesta alle strutture sanitarie provinciali di effettuazione di analisi
bio-chimico-fisico-tossicologiche;
§ gestione di uno Sportello Informativo per i Consumatori.
Con la legge 20 maggio 1992 numero 15, la Provincia Autonoma di Bolzano ha
promosso un importante ente di studio (il Centro Tutela Consumatori ed Utenti –
CTCU, in cui confluiscono tutte le associazioni consumeristiche operanti sul
territorio) avente la funzione di elaborare proposte e studi in materia
consumeristica.
Le formulazioni del CTCU vengono trasmesse alla Consulta Provinciale per la
Tutela dei Consumatori e degli Utenti (cui partecipano, in rappresentanza dei
consumatori, quattro membri designati dallo stesso CTCU) perché possano da
questa essere sottoposte al vaglio della Giunta Provinciale e divenire
eventualmente leggi della Provincia Autonoma di Bolzano.
Novità assoluta della legge provinciale bolzanina è rappresentata dalla
previsione di un Organo di Conciliazione, incaricato della composizione
transattiva (atteso che i lodi originatisi hanno validità di contratti,
impugnabili innanzi alla giurisdizione ordinaria) delle controversie tra
consumatori ed operatori professionali e nel quale partecipa in rappresentanza
dei primi un membro designato dalle associazioni annoverate nel CTCU.